Luiss Alumni for Crowd (LA4C) è una iniziativa gemella di LA4G – Luiss Alumni 4 Growth, l’investment club dei laureati Luiss.

LA4C è una piattaforma dedicata all’investimento in startup a cui tutti i laureati Luiss sono invitati a partecipare, selezionando le società innovative (collegate all’ecosistema Luiss di volta in volta presentati in piattaforma).

Registrati inserendo il codice VIP: LUISS

COME
FUNZIONA

Piattaforma sicura e progetti dedicati

La piattaforma è gestita da ClubDeal S.p.A., società autorizzata da Consob secondo il regolamento EU 2020/1503, ed accessibile solo tramite credenziali dedicate al network di LA4C.

LA4C, infatti, analogamente ad LA4G (l’investment club dei laureati Luiss), offre alla comunità dei laureati Luiss  la possibilità di investire in start-up Luiss-related, al fine di sostenere lo sviluppo dell’ecosistema italiano e, al contempo, perseguire obiettivi di impatto sociale.
Le società presentate attraverso la piattaforma LA4C sono state preventivamente valutate e validate dal team di selezione di LA4G ed hanno ricevuto un investimento dai membri del club alle medesime condizioni.

I vantaggi del servizio LA4C

LA4C è, dunque, una piattaforma di investimento che consente ai laureati Luiss di gestire online, e quindi da remoto, i propri investimenti in startup con modalità e condizioni identiche a quelle di LA4G (l’investment club dei laureati luiss) e consente la partecipazione alle singole operazioni con importi contenuti (1000 euro).

La piattaforma consente:

  • Per le società Luiss-related: la raccolta di capitale verso terzi in modalità “club deal”;
  • Per il network di Alumni Luiss: di effettuare operazioni di investimento in startup a partire da importi contenuti, in conformità con le previsioni legislative e di vigilanza Consob (Regolamento EU 2020/1503 sulla raccolta di capitali tramite portali on-line);
  • Qualora gli investimenti realizzati attraverso la piattaforma si concludano con una valorizzazione della startup e una “exit” (i.e. liquidazione della quota ottenuta tramite l’investimento ai singoli partecipanti), le eventuali plusvalenze, nella misura del 50%, saranno devolute dai singoli alumni a una specifica finalità sociale. Tale finalità consiste nel  finanziamento di borse di studio a beneficio di giovani talenti, con l’obiettivo di favorire  la mobilità sociale attraverso gli studi universitari.

VANTAGGI
DI LA4C

Comincia subito ad utilizzare la piattaforma LA4C
Registrati inserendo il codice VIP: LUISS

Prima di investire 

La disciplina italiana sull’equity crowdfunding consente di sottoscrivere soltanto strumenti di capitale. Tali investimenti sono tra i più rischiosi perché quando si acquistano “titoli di capitale” si diventa soci delle società offerenti e si partecipa per intero al rischio economico che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali, il che implica la possibilità per gli investitori di perdere l’intero capitale investito.

Per tale ragione è opportuno investire solamente le somme per le quali si ritiene di poter sostenere la totale perdita.

Cos’è la liquidità di uno strumento finanziario?

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua capacità di trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

I titoli negoziati sui “mercati regolamentati”, come ad esempio la Borsa Italiana, sono più liquidi dei titoli non trattati su tali mercati, questo accade perché la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte sui mercati regolamentati.

I prezzi rilevati in quel contesto sono quindi da considerarsi indicatori più affidabili dell’effettivo valore degli strumenti finanziari.

Quando invece gli strumenti finanziari non sono negoziati in mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidarli, ma anche comprenderne il valore effettivo.

Questi strumenti finanziari infatti sono più “illiquidi” e pertanto è più difficile venderli in tempi rapidi e ad un prezzo che rispecchi effettivamente il loro valore.

Chi compra strumenti finanziari attraverso il crowdfunding deve essere consapevole del fatto che oltre al rischio di perdita dell’intero capitale investito, vi è anche il rischio di “illiquidità”.

Il rischio è collegato sia al divieto, in un primo periodo, di essere scambiati su mercati organizzati e sia al fatto che, almeno inizialmente, non esista un c.d. “mercato secondario” organizzato nel quale è possibile effettuare gli scambi una volta che gli strumenti sono stati sottoscritti tramite l’intestazione diretta di cui all’articolo 2470, II comma c.c.

Resta ferma la possibilità di effettuare la compravendita fra privati, nel rispetto delle norme stabilite per i singoli casi, sostenendone i relativi costi.

Ai sensi dell’art. 25, commi 2 e 3, D.L. 197/2012, è preclusa la possibilità di attribuire alle quote della start-up innovativa un diritto alla percezione di utili.

La ratio di tale disposizione è quella di rafforzare la struttura patrimoniale societaria e di favorire l’investimento degli utili nella ricerca e nello sviluppo. Tale limite sussiste per i 4 anni in cui gode della classificazione di start-up innovativa. Qualora la startup si cancellasse dal registro delle start-up innovative sarà possibile ottenere la distribuzione degli utili.

Diversamente da quanto previsto per le startup innovative, non vi sono limiti alla distribuzione degli utili delle PMI innovative.

L’Investitore, per accedere ai Servizi di Crowdfunding erogati da ClubDeal, deve preliminarmente essere classificato mediante la compilazione di apposito questionario (“Aiutaci a capire che investitore sei”) ad una delle seguenti categorie di investitore: Investitore non Sofisticato o Investitore Sofisticato.

L’Investitore potrà qualificarsi come Investitore Sofisticato, unicamente se rispetta i requisiti previsti dalla legge per aderire a tali tipologie.
Prima di dare all’investitore non Sofisticato pieno accesso per investire sul Portale, ClubDeal deve valutare se i Servizi di Crowdfunding offerti, e quali di essi, siano appropriati al suo profilo di rischio. A tal fine, ClubDeal somministra all’investitore non Sofisticato uno specifico test di ingresso di verifica delle conoscenze (“Questionario di appropriatezza”), conformemente all’art. 21 del Regolamento e chiede di effettuare una simulazione in merito alla capacità di sostenere le perdite.

È sempre facoltà dell’Investitore informare, mediante comunicazione a mezzo email (clubdealer@clubdealonline.com oppure indirizzo email del Relationship
Manager), di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la sua classificazione.

È considerato investitore sofisticato, colui che rispetta i seguenti requisiti:

i) Persone giuridiche che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
a) fondi propri pari almeno a 100 000 EUR;
b) fatturato netto pari almeno a 2 000 000 EUR;
c) bilancio pari almeno a 1 000 000 EUR.

(ii) Persone fisiche che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
a) reddito lordo personale di almeno 60 000 EUR per anno di imposta, o un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore a 100 000 EUR;
b) l’investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti, oppure l’investitore ha detenuto una posizione esecutiva per almeno 12 mesi nella persona giuridica (di cui al punto i);
c) l’investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati dei capitali con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti.

La classificazione del cliente come cliente sofisticato ha validità di due anni.

Il profilo di rischio dell’investitore qualificato come Investitore Sofisticato è considerato appropriato per tutti i Servizi di Crowdfunding pubblicati sul Portale e pertanto lo stesso non viene sottoposto al “Questionario di Appropriatezza” e alla simulazione per valutare la capacità di sostenere le perdite. In ogni caso, l’Investitore Sofisticato deve impegnarsi a tenere aggiornate le informazioni rese, laddove possano rilevare al fine di modificare la sua classificazione. Gli investitori che desiderano mantenere lo status di Investitori Sofisticati dopo la scadenza del periodo di validità devono presentare una nuova richiesta al fornitore di servizi di crowdfunding. Il Fornitore informa il cliente mediante comunicazione mail circa l’approssimarsi della scadenza della classificazione, ricordandogli l’opportunità di rinnovare, se lo desidera, la richiesta di classificazione come cliente sofisticato, mediante aggiornamento del questionario “Aiutaci a capire che investitore sei”.

Spetta all’Investitore Sofisticato informare, mediante comunicazione a mezzo email, il Fornitore di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la sua classificazione. Qualora constati che l’investitore non soddisfa più le condizioni iniziali che hanno reso possibile trattare l’investitore come un Investitore Sofisticato, ClubDeal comunica all’investitore che sarà trattato come un investitore non sofisticato.
In ogni caso, l’Investitore Sofisticato può revocare in qualsiasi momento ed in totale autonomia la volontà di essere trattato come cliente sofisticato, mediante comunicazione e-mail al Fornitore (info@clubdealonline.com). In tal caso, ClubDeal tratta il cliente come un investitore non sofisticato dal momento in cui riceve detta indicazione.

Sono sei le principali deroghe al diritto societario quali:

Riduzione del capitale per perdite ex art. 2482 bis c.c.: l’art. 26 del Decreto Legge 179/2012 prevede che qualora si verifichi una perdita, il termine entro il quale tale perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo ai sensi dell’art. 2482-bis è posticipata al secondo – e non quindi al primo – esercizio successivo.

Riduzione e ricostituzione del capitale per perdite ex art. 2482 ter c.c.: l’art. 26 del Decreto Legge 179/2012 prevede che, nel caso di riduzioni del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in luogo dell’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.

Creazione di categorie di quote fornite di diritti speciali: a condizione che la Start Up Innovativa sia costituita in forma di S.r.l. l’atto costitutivo può prevedere la creazione di categorie di quote fornite di diritti particolari, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468 commi 3 e 4 c.c. È consentita anche la creazione di quote prive del diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale alla partecipazione o sottoposto a condizioni non meramente potestative, in deroga al disposto dell’art. 2479 c.c.

Operazioni sulle proprie quote (per piani di remunerazione o incentivazione): secondo il regime ordinario delle S.r.l. in nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. Diversamente l’art. 26, comma 6, del Decreto Sviluppo Bis deroga al divieto assoluto sopra richiamato, qualora l’operazione sia effettuata dall’impresa start up innovativa in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali.

Offerta di quote al pubblico: le quote delle start up innovative costituite in forma di s.r.l. possono essere oggetto di offerta al pubblico. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso al capitale per le imprese start up innovative, in quanto il divieto di far ricorso al pubblico risparmio avrebbe precluso radicalmente lo sviluppo di start up, viste le difficoltà oggettive che tali imprese incontrerebbero a patrimonializzarsi, nella fase operativa iniziale.

Emissione di strumenti finanziari con diritti patrimoniali o amministrativi: l’atto costitutivo di una start up innovativa o di un incubatore certificato può prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479 c.c. L’obiettivo è dare ampio spazio all’autonomia statutaria riguardo le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

Inoltre, al fine di agevolare la gestione della crisi delle start-up e consentirne un rapido superamento, la startup innovativa è soggetta esclusivamente alla c.d. procedura per la composizione da crisi di sovraindebitamento (L. 3/2012)

Investimento minimo: 1.000 €

Joining Fee: Zero (800 Euro condizione standard)

Advisory Fee: 3%