EQUITY
CROWDFUNDING
Tutto quello che devi sapere sull’equity crowdfunding
prima di investire con ClubDealOnline.
Il termine crowdfunding indica un’attività con la quale più persone (crowd: folla) affidano somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere attraverso siti internet (“piattaforme” o “portali”).
Ci sono vari modelli di crowdfunding a seconda del tipo di rapporto che si stabilisce tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto il finanziamento. Per esempio vi sono piattaforme in cui è possibile fare donazioni per sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio.
In questo caso specifico si parla di donation crowdfunding in cui ad esempio si sostiene la campagna elettorale di un candidato con lo scopo di favorirne l’elezione.
Oppure si può partecipare al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro, chiamata reward crowdfunding.
Per esempio si finanzia uno spettacolo teatrale e in cambio si ottiene il biglietto per assistere alla rappresentazione.
Con il crowdfunding è inoltre possibile realizzare prestiti tra privati effettuati tramite piattaforme on-line (social lending o peer to peer lending) e ricompensati con il pagamento d’interessi.
Si parla di Equity crowdfunding quando, tramite l’investimento on-line, si acquistano quote di partecipazione al capitale di una società.
L’investitore acquisisce in questo caso il complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione all’impresa.
Per questioni di sicurezza è stato stabilito che la gestione di portali sia riservata a due categorie di soggetti: i soggetti autorizzati dalla Consob, iscritti in un apposito registro tenuto dalla stessa Autorità o le banche e le imprese d’investimento (SIM), già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento i cosidetti gestori di diritto, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob.
Il rischio di perdita del capitale
La disciplina italiana sull’equity crowdfunding consente di sottoscrivere soltanto strumenti di capitale. Tali investimenti sono tra i più rischiosi perché quando si acquistano “titoli di capitale” si diventa soci delle società offerenti e si partecipa per intero al rischio economico che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali, il che implica la possibilità per gli investitori di perdere l’intero capitale investito.
Rischio illiquidità
Cos’è la liquidità di uno strumento finanziario?
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua capacità di trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. I titoli negoziati sui “mercati regolamentati”, come ad esempio la Borsa Italiana, sono più liquidi dei titoli non trattati su tali mercati, questo accade perché la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte sui mercati regolamentati.
I prezzi rilevati in quel contesto sono quindi da considerarsi indicatori più affidabili dell’effettivo valore degli strumenti finanziari.
Quando invece gli strumenti finanziari non sono negoziati in mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidarli, ma anche comprenderne il valore effettivo.
Questi strumenti finanziari infatti sono più “illiquidi” e pertanto è più difficile venderli in tempi rapidi e ad un prezzo che rispecchi effettivamente il loro valore.
Liquidità e crowfunding
Chi compra strumenti finanziari attraverso il crowdfunding deve essere consapevole del fatto che oltre al rischio di perdita dell’intero capitale investito, vi è anche il rischio di illiquidità.
Il rischio è collegato sia al divieto, in un primo periodo, di essere scambiati su mercati organizzati e sia al fatto che, almeno inizialmente, non esista un c.d. “mercato secondario” organizzato nel quale è possibile effettuare gli scambi una volta che gli strumenti sono stati sottoscritti tramite l’intestazione diretta di cui all’articolo 2470, II comma c.c..
Resta ferma la possibilità di effettuare la compravendita fra privati, nel rispetto delle norme stabilite per i singoli casi, sostenendone i relativi costi.
Il regolamento Consob 18592 del 2013 e s.m.i., ha disciplinato gli obblighi che ogni gestore, ossia il soggetto titolare del portale, nel caso di specie ClubDealOnline, è tenuto a rispettare nell’espletamento della sua attività.
Il gestore deve operare con diligenza, correttezza e trasparenza in modo tale da evitare eventuali conflitti di interesse che incidano negativamente sugli interessi degli investitori e delle offerenti.
Così come disciplinato dal regolamento sopra citato, Club Deal s.r.l. si impegna a fornire in maniera dettagliata tutte le informazioni relative all’offerta, affinché gli investitori possano comprendere la natura degli investimenti e i rischi connessi non influenzando in alcun modo le loro decisioni.
Si assicura inoltre che ogni informazione pubblicata relativa all’offerta sia corretta, nonché accessibile per i dodici mesi susseguenti alla chiusura dell’offerta e per i cinque anni susseguenti a richiesta degli interessati.
Si rinvia al titolo III del Regolamento Consob (clicca qui), articoli nn. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21, per l’approfondimento dei singoli obblighi presenti in capo a Club Deal s.r.l.
Per chi sottoscrive quote del capitale sociale delle società innovative, siano esse Startup o PMI, sono previsti i seguenti benefici fiscali:
- le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società;
- le società possono dedurre dal proprio reddito imponibile un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di fiduciarie, OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa.
Il diritto ai benefici fiscali decade se, entro tre anni dalla data dell’investimento, si verifica:
- a) la cessione, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società;
- b) la riduzione di capitale nonche’ la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre societa’ che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- c) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa;
- d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, 3, da parte della PMI innovativa.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali, ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 07/05/2019 recante “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 05/07/2019, è necessario che gli investitori ricevano e conservino:
- a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa che attesti di non avere superato il limite di cui all’art. 4, comma 7,pari ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa;
- b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attivita’ della medesima impresa, sui
relativi prodotti, nonche’ sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Il “Decreto Rilancio” – D.L. n. 34/2020 , convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, introduce incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative e PMI innovative per le persone fisiche.
Per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro nel capitale sociale di una o più startup innovative, in ciascun periodo di imposta, gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.
Per investimenti fino ad un massimo di 300mila euro nel capitale sociale di una o più PMI innovative, in ciascun periodo di imposta gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare investito, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.
Tuttavia, è doveroso precisare che si subordina l’efficacia delle predette misure all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto, nell’attesa, ad oggi rimane confermata l’aliquota al 30% cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale del 7 maggio 2019.