Per chi sottoscrive quote del capitale sociale delle società innovative, siano esse Startup o PMI, sono previsti i seguenti benefici fiscali:
- le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società;
- le società possono dedurre dal proprio reddito imponibile un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di fiduciarie, OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa.
Il diritto ai benefici fiscali decade se, entro tre anni dalla data dell’investimento, si verifica:
- a) la cessione, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società;
- b) la riduzione di capitale nonche’ la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre societa’ che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- c) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa;
- d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, 3, da parte della PMI innovativa.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali, ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 07/05/2019 recante “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 05/07/2019, è necessario che gli investitori ricevano e conservino:
- a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa che attesti di non avere superato il limite di cui all’art. 4, comma 7,pari ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa;
- b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attivita’ della medesima impresa, sui
relativi prodotti, nonche’ sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Il “Decreto Rilancio” – D.L. n. 34/2020 , convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, introduce incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative e PMI innovative per le persone fisiche.
Per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro nel capitale sociale di una o più startup innovative, in ciascun periodo di imposta, gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.
Per investimenti fino ad un massimo di 300mila euro nel capitale sociale di una o più PMI innovative, in ciascun periodo di imposta gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare investito, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.
Tuttavia, è doveroso precisare che si subordina l’efficacia delle predette misure all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto, nell’attesa, ad oggi rimane confermata l’aliquota al 30% cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale del 7 maggio 2019.