La4g CROWD

Luiss Alumni for Growth crowd ha l’obiettivo di coinvolgere i 50.000 laureati LUISS nelle iniziative di investimento sulle startup di LA4G con una modalità coerente all’ampiezza della base Alumni:  una piattaforma di equity crowdfunding “dedicata”.
I progetti segnalati da LA4G saranno inseriti nella sezione dedicata agli Alumni LUISS della piattaforma, accessibile solo con credenziali dedicate e con una chiara indicazione che si tratta di progetti dedicati alla community LA4Gcrowd.

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PROGETTI
DEDICATI

I vantaggi del servizio LA4Gcrowd

LA4Gcrowd offre la possibilità di usufruire di una piattaforma di equity crowdfunding dedicata. L’utilizzo della piattaforma consente agli Alumni della Luiss di gestire online e da remoto i propri investimenti con modalità analoghe a quelle di LA4G e consente la partecipazione ai singoli clubdeal con importi contenuti (1000 euro).

  • Apertura raccolta di capitale verso terzi in modalità vicina al meccanismo di “club deal” dove è possibile selezionare investitori, definirne il profilo e l’investimento minimo.
  • Effettuare l’operazione coerentemente ai dettami legislativi e di Vigilanza Consob (Regolamento Consob sulla raccolta di capitali tramite portali on-line).
  • Utilizzo della rubricazione ex art. 100 ter del TUF per ottimizzare la gestione delle partecipazioni nelle target tramite azioni con classi speciali (no diritto di voto).

Il processo di investimento

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FRIMA DIGITALMENTE

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digitale

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RUBRICAZIONE QUOTE

Se non hai ancora un conto con Directa SIM, aderisci alla rubricazione delle quote aprendo il conto

7

COMPLIMENTI

Complimenti, hai finalizzato la tua registrazione, sei a tutti gli effetti un Clubdealer!

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Scopri di più sul processo di investimento 

Per chi sottoscrive quote del capitale sociale delle società innovative, siano esse Startup o PMI, sono previsti i seguenti benefici fiscali:

  • le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti  effettuati,  per  importo  non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta. Per i soci di società in  nome  collettivo  e  in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la  detrazione è determinato in proporzione alle rispettive  quote  di  partecipazione agli utili e il limite  di  cui  al  primo  periodo  si  applica  con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società;
  • le società possono dedurre dal proprio reddito imponibile un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti  effettuati,  per  importo  non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo  d’imposta.

Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di fiduciarie, OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa.

Il diritto ai benefici fiscali decade se, entro tre anni dalla data dell’investimento, si verifica:

  1. a) la cessione,  anche  parziale, delle partecipazioni  o  quote  ricevute  in  cambio   degli   investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di  godimento e i conferimenti in società;
  2. b) la riduzione di capitale nonche’ la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni  o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili  o delle  altre  societa’  che  investono  prevalentemente  in  start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le  cui  azioni  non  siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di negoziazione;
  3. c) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa;
  4. d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24  gennaio  2015,    3,  da  parte  della  PMI innovativa.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali, ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 07/05/2019 recante “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 05/07/2019,  è necessario che gli investitori ricevano e conservino:

  1. a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa che attesti di  non  avere  superato  il  limite  di  cui all’art. 4, comma 7,pari ad un  ammontare  complessivo  dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa;
  2. b) copia del piano di investimento della start-up  innovativa  o PMI  innovativa  ammissibile,  contenente  informazioni   dettagliate sull’oggetto della prevista attività della  medesima  impresa,  sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale,  delle vendite e dei profitti.

Il “Decreto Rilancio” – D.L. n. 34/2020 , convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, introduce incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative e PMI innovative per le persone fisiche.

Per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro nel capitale sociale di una o più startup innovative, in ciascun periodo di imposta, gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.

Per investimenti fino ad un massimo di 300mila euro nel capitale sociale di una o più PMI innovative, in ciascun periodo di imposta gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto all’ammontare investito, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.

Tuttavia, è doveroso precisare che si subordina l’efficacia delle predette misure all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi  dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto, nell’attesa, ad oggi rimane confermata l’aliquota al 30% cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale del 7 maggio 2019.

Il regime alternativo di intestazione delle quote o rubricazione, agevola lo scambio/vendita delle quote detenute dagli investitori ed è “alternativo” a quello ordinario, che richiede invece di rivolgersi a un notaio o commercialista.
La rubricazione permette all’investitore di vendere con un risparmio di tempo e denaro non indifferente.
L’investitore autorizza l’intestazione delle quote sottoscritte a un intermediario abilitato, con il quale il Portale in cui si stanno acquistando ha preventivamente sottoscritto un apposito accordo. Nel caso di LA4Gcrowd si tratta di Directa SIM, il primo broker telematico nato in Italia. La titolarità delle quote rimane in ogni caso in capo all’investitore ma Directa apparirà all’interno della Visura Camerale dell’azienda, al posto dello stesso.

Vi è la possibilità di vendere le quote sottoscritte a tutti coloro che sono iscritti a Directa SIM, indipendentemente dal portale in cui sono state acquisite.
Directa Sim rappresenta infatti un mercato secondario, di cui fanno parte tutti gli iscritti. Per questo motivo la compravendita di quote societarie non comporta costi, trattandosi di trasferimenti di quote all’interno della stessa Sim, e non richiede atti notarili.
La rubricazione non interferisce con la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali, se presenti. L’investitore potrà richiederle anche se avrà rubricato la quota presso Directa Sim. Sarà l’azienda stessa a inviare il documento necessario per usufruire delle agevolazioni fiscali, che vi ricordiamo si riferiscono all’anno dopo quello d’iscrizione dell’investitore nel Libro Soci, in Camera di Commercio.

Oltre al risparmio di tempo e denaro, un importante vantaggio è l’anonimato dell’investitore, che non comparirà all’interno dell’elenco soci depositato in Camera di Commercio.
Inoltre Directa SIM nell’ambito del Servizio di Rubricazione, per le sole persone fisiche, è un sostituto d’imposta.
Dopo aver percepito i guadagni conseguiti per conto degli investitori che hanno attivato il Regime Alternativo (utili distribuiti, proventi derivanti da cessione quota…), Directa Sim applica per loro conto le imposte previste dalla vigente normativa fiscale e trasferisce gli ammontari direttamente all’investitore, al netto della tassazione dovuta.

Investimento minimo: 1.000 €

Joining Fee: Zero (800 Euro condizione standard)

Advisory Fee: 3%

Rubricazione ex articolo 100 ter

15 euro per apertura conto (esclusivamente al momento del primo investimento), 80 euro per le persone giuridiche, 30 euro per sottoscrizione quote (su ogni investimento).

All’interno del Regolamento Consob, adottato con delibera n. 18592 del 26.6.2013, vi è la previsione (art. 24, II comma) che parte dell’Offerta debba essere sottoscritta da particolari categorie di investitori qualificati e, in particolare, il 5% per Startup e il 3% per PMI innovative.

Lo scopo della norma è di garantire all’investitore retail una valutazione positiva anche da parte di un investitore “professionale”, più qualificato per l’analisi di rischi e opportunità.

Il legislatore identifica dunque diversi tipi di investitori qualificanti:

– Le fondazioni bancarie;
– Gli incubatori di start-up innovative previsti all’articolo 25, comma 5, del decreto legge del 18 ottobre 2012
n. 179;
– Gli investitori professionali su richiesta;
– Gli investitori professionali di diritto;
– Gli Investitori a supporto dell’innovazione.

L’investitore a supporto dell’innovazione

Questa tipologia di investitore, certificata dal gestore, deve avere un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, inoltre deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 del regolamento Consob e deve avere almeno uno di questi requisiti:aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quai per un importo almeno pari a quindici mila euro;
aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.

In caso di persone giuridiche, la valutazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti professionali su richiesta

Questa tipologia di investitore viene certificata da un intermediario perché in possesso di questi requisiti:

– Ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

– Ha un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro;

– Lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

I clienti professionali di diritto

Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri. (banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione ecc.).

Le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

– Totale di bilancio: 20 000 000 EUR
– Fatturato netto: 40 000 000 EUR
– Fondi propri: 2 000 000 EUR

Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.