Sapevi che l’Italia è stato il primo paese in Europa ad avere una normativa specifica per il Crowdfunding?

All’interno del Regolamento Consob, adottato con delibera n. 18592 del 26.6.2013, vi è la previsione (art. 24, II comma) che parte dell’Offerta debba essere sottoscritta da particolari categorie di investitori qualificati e, in particolare, il 5% per Startup e il 3% per PMI innovative.
Lo scopo della norma è di garantire all’investitore retail una valutazione positiva anche da parte di un investitore “professionale”, più qualificato per l’analisi di rischi e opportunità.

Il legislatore identifica dunque diversi tipi di investitori qualificanti:

  1. le fondazioni bancarie;
  2. gli incubatori di start-up innovative previsti all’articolo 25, comma 5, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179;
  3. gli investitori professionali su richiesta;
  4. gli investitori professionali di diritto;
  5. gli Investitori a supporto dell’innovazione.

Esaminiamo nel dettaglio i requisiti degli investitori professionali su richiesta, di diritto e a supporto dell’innovazione.

L’investitore a supporto dell’innovazione

Questa tipologia di investitore, certificata dal gestore, deve avere un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, inoltre deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 del regolamento Consob e deve avere almeno uno di questi requisiti:

  • aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quai per un importo almeno pari a quindici mila euro;
  • aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.

In caso di persone giuridiche, la valutazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti professionali su richiesta

Questa tipologia di investitore viene certificata da un intermediario perché in possesso di questi requisiti:

  • ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  • ha un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro;
  • lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

I clienti professionali di diritto

Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

  • I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri. (banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione ecc.).
  • le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
    • totale di bilancio: 20 000 000 EUR;
    • fatturato netto: 40 000 000 EUR;
    • fondi propri: 2 000 000 EUR.
  • gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.